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[1]L'art. 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie allegate al R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, resta cosi' modificato:

[2]«Tolto il caso di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse nei primitivi allineamenti, ma le case non possono avere che il piano terreno o il piano superiore e non superare l'altezza di metri 10 a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22, non possa consentirsi un numero di piani ad un'altezza maggiore».

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-21;579~art6 · fonte del testo