Parte designa l'organo responsabile per l'attuazione del presente Accordo: - per la Repubblica Italiana tale organo e' il Ministero degli Affari Esteri, che affida l'attuazione del programma di assistenza di cui al presente Accordo all'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, di seguito denominato ENEA, organismo nazionale pubblico con maggiori competenze nei settori menzionati all'Articolo 24 del presente Accordo. Tale Ente collaborera' direttamente con la Parte Russa nell'attuazione del citato programma; - per la Federazione Russa tale organo e' il Ministero della Federazione russa per l'Energia Nucleare.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;579~accordo-art3 · fonte su Normattiva