1. La Parte Russa fornira' alla Parte italiana, attraverso canali ufficiali, le informazioni sulle proprie esigenze prioritarie nei settori di cui all'Articolo 2 del presente Accordo e le condizioni di impiego delle relative apparecchiature necessarie all'attuazione del programma di assistenza di cui all'Articolo 2 del presente Accordo. 2. La Parte Italiana esaminera' le informazioni fornite dalla Parte Russa e riferira' alla Parte Russa circa la fattibilita' dei detti progetti. 3. L'attuazione dei progetti relativi al programma di assistenza, selezionati congiuntamente, compresa la realizzazione e/o l'acquisizione delle necessarie apparecchiature e relativi pezzi di ricambio nonche' il loro trasferimento nella Federazione Russa e l'addestramento del personale russo, verra' effettuata dall'ENEA, direttamente o per il tramite di imprese italiane.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;579~accordo-art4 · fonte su Normattiva