'assistenza di cui all'articolo I del presente Accordo riguardera' i seguenti settori: - monitoraggio radioprotezionistico fisso e mobile dell'ambiente e della popolazione; - mezzi individuali di radioprotezione del personale; - apparecchiature remotizzate per operazioni in aree contaminate da radiazioni.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;579~accordo-art2 · fonte su Normattiva