Le Alte Parti contraenti incoraggeranno e faciliteranno la collaborazione nel campo della radio e della televisione, del giornalismo, dello sport e del turismo, sulla base di intese fra le competenti istituzioni di entrambi i Paesi e nell'ambito delle possibilita' e dei poteri ad esse riconosciuti.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-19;58~art8 · fonte su Normattiva