Le Alte Parti contraenti incoraggeranno gli scambi di artisti nonche' di manifestazioni artistiche organizzate su basi commerciali da enti, agenzie o impresari dei due Paesi. Quando possibile, tali scambi di artisti e di manifestazioni verranno anche promossi direttamente dalle due Parti.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968
