Le Parti contraenti si impegnano a favorire e facilitare nella piu' ampia misura possibile la cooperazione culturale, scientifica, tecnica e sportiva fra i due Paesi, mediante:

  • a)l'invio di docenti, di conferenzieri, di studiosi e di tecnici;
  • b)la concessione di sovvenzioni di studio;
  • c)lo scambio di pubblicazioni culturali, scientifiche ed artistiche sia di organi ed enti governativi che di istituti autonomi;
  • d)manifestazioni d'arte, teatrali, musicali, settimane del libro e cinematografiche, nonche' altre iniziative che a giudizio della Commissione Mista di cui all'art. 7 potranno essere utili ai fini della collaborazione culturale fra i due Paesi;
  • e)speciali accordi per quanto concerne la loro collaborazione nei settori della radio, della televisione, della cinematografia e del turismo;
  • f)lo svolgimento di incontri e di gare fra sportivi ed ogni altra iniziativa atta ad intensificare le relazioni fra i due Paesi nel campo dell'educazione fisica e dello sport.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1895~art4 · fonte su Normattiva