Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/1982

    Altra decisione
    13 maggio 1982

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58 (conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4), nella parte in cui esclude dalla sospensione della esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta sino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione giudiziale. Nelle more è infatti sopravvenuta la legge 6 agosto 1981, n. 456 (entrata in vigore il 26 agosto 1981), il cui art. 2 quinquies, comma terzo, dispone che "nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio", risultando pertanto incompatibile con l'impugnato art. 2 applicato alle case di abitazione, in quanto subordina la sospensione delle procedure di sfratti promosse in forza di verbali di conciliazione giudiziale a condizioni di cui l'art. 2 non fa menzione, la cui sussistenza compete al giudice di merito accertare, così come spetta ad esso verificare se la incompatibilità tra le due disposizioni, pur assunta ad ipotesi la sussistenza delle ripetute condizioni, non tocchi l'autorità della norma impugnata per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 2 quinquies, comma terzo, della legge 456/1981 (26 agosto 1981), il tutto in considerazione anche del decimo comma, aggiunto, con la legge 25 marzo 1982, n. 94 di conversione, all'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, a tenor del quale "nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982". - O. n. 56/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Conversione in legge, del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale

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  • Ordinanza n. 56/1982

    Altra decisione
    3 marzo 1982

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58 (conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4), nella parte in cui esclude dalla sospensione della esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta sino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione. Nelle more è infatti sopravvenuta la legge 6 agosto 1981, n. 456 (entrata in vigore il 26 agosto 1981), il cui art. 2 quinquies, comma primo, dispone che "nelle regioni Basilicata e Campania è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio", risultando pertanto incompatibile con l'impugnato art. 2 applicato alle case di abitazione, in quanto subordina la sospensione delle procedure di sfratto promosse in forza di verbali di conciliazione giudiziale a condizioni di cui l'art. 2 non fa menzione, la cui sussistenza compete al giudice di merito accertare, così come spetta ad esso verificare se la incompatibilità tra le due disposizioni, pur assunta ad ipotesi la sussistenza delle ripetute condizioni, non tocchi l'autorità della norma impugnata per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 2 quinquies, comma terzo, della legge 456/1981 (26 agosto 1981). - O. nn. 95/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Conversione in legge, del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-03-12;58~art2 · fonte su Normattiva