Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1213, che modifica il Regolamento legislativo, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 1° aprile 1935 - Anno XIII

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Mussolini -Di Revel - Rossoni

[12]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 15 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1935-04-01;581~art1 · fonte del testo