[1]pubbliche

[2]1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, non sono tassabili che in questo Stato, a meno che la persona fisica abbia la nazionalita' dell'altro Stato contraente, senza avere anche la nazionalita' del detto primo Stato. 2. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicativo alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 28 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583~art18 · fonte su Normattiva