[1]e pensioni pubbliche

[2]1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una delle sue suddivisioni politiche o enti locali, sia direttamente sia mediante prelevamento sui fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato. Questa disposizione non si applica quando il beneficiario di tali redditi possiede la nazionalita' dell'altro Stato senza possedere allo stesso tempo la nazionalita' del primo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o da una delle sue suddivisioni politiche o enti locali.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art19 · fonte su Normattiva