[1]amichevole
[2]1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli puo', indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui egli e' residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta oppure nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, secondo quale dei due termini sia posteriore. 2. Detta autorita' competente fara' del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficolta' ed i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detti accordi appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' avere luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 28 novembre 1974
