[1]e volume della scorta stabilizzatrice

[2]Per realizzare gli obiettivi del presente accordo viene costituita, tra l'altro, una scorta stabilizzatrice che consta di una scorta normale di 30.000 t di stagno metallico da finanziare con contributi governativi e una scorta supplementare di 20.000 t di stagno metallico da finanziare con prestiti garantiti da note di pegno e, se necessario, da garanzie/impegni governativi.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art21 · fonte su Normattiva