[1]della scorta stabilizzatrice normale

[2]1. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale viene sempre suddiviso in parti uguali tra Membri produttori e Membri consumatori. Se del caso, tale finanziamento puo' essere effettuato da istituzioni competenti dei Membri interessati. 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e' dovuto un contributo iniziale pari al valore monetario di 10.000 t di stagno metallico. I contributi successivi sino a raggiungere il valore monetario delle 20.000 t rimanenti di stagno metallico sono dovuti alla data o alle date fissate dal Consiglio. 3. I contributi di cui al par. 2 del presente articolo vengono suddivisi dal Consiglio tra i Membri in funzione delle rispettive percentuali di produzione o di consumo di cui alle tabelle redatte o riviste dal Consiglio in forza del par. 3 o del par. 4 dell'articolo 14, in vigore al momento della ripartizione dei contributi. 4. L'importo dei contributi di cui al par. 2 del presente articolo e' determinato sulla base dei prezzi minimi in vigore alla data alla quale sono richiesti i contributi. 5. Il contributo iniziale dovuto da un Membro conformemente al par. 2 del presente articolo puo' essere versato, con il consenso di tale Membro, per trasferimento dal conto della scorta stabilizzatrice del quinto accordo. 6. Se in un momento qualsiasi detiene sul conto della scorta stabilizzatrice liquidita' complessivamente superiori al valore monetario di 10.000 t di stagno metallico al prezzo minimo in vigore, il Consiglio puo' autorizzare restituzioni ai Membri prelevate da tale importo eccedentario in proporzione dei contributi da essi versati in forza del presente articolo. Su richiesta di un Membro, la restituzione cui ha diritto puo' essere trattenuta sul conto della scorta stabilizzatrice. 7. Durante il periodo di validita' provvisoria del presente accordo e in deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il contributo di un Membro, fissato dal Consiglio, non supera il 125% del contributo che esso deve sulla base della sua percentuale di produzione o di consumo riportata all'allegato A o B del presente accordo.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art22 · fonte su Normattiva