[1]e funzioni del Consiglio

[2]Il Consiglio:

  • a)dispone dei poteri e svolge le funzioni necessarie ai fini della gestione e del funzionamento del presente accordo;
  • b)ha il diritto di contrarre prestiti destinati al conto di gestione di cui all'articolo 17 oppure al conto dalla scorta stabilizzatrice conformemente all'articolo 24;
  • c)ogniqualvolta lo richieda, ottiene dal Presidente esecutivo le informazioni relative alla situazione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice ritenute necessarie per l'adempimento delle sue funzioni in forza del presente accordo;
  • d)puo' invitare i Membri a fornirgli i dati disponibili sulla produzione di stagno, sui costi e sui livelli di produzione, sul consumo, sul volume degli scambi e delle scorte internazionali di stagno nonche' qualsiasi altra informazione necessaria ai fini di una corretta gestione del presente accordo che non sia incompatibile con disposizioni dell'articolo 47 in materia di sicurezza nazionale; i Membri sono tenuti a fornire le informazioni richieste nei limiti delle loro possibilita';
  • e)definisce le norme di funzionamento della scorta stabilizzatrice le quali includono, tra l'altro, le misure finanziarie da applicare ai Membri che vengono meno agli obblighi loro derivanti a norma dell'articolo 22;
  • f)a conclusione di ciascun anno finanziario, pubblica una relazione sulle attivita' dell'anno stesso;
  • g)dopo la fine di ciascun trimestre e non prima di tre mesi dopo tale data, salvo decisione contraria del Consiglio, pubblica una dichiarazione indicante il tonnellaggio di stagno metallico detenuto nella scorta stabilizzatrice alla fine del trimestre considerato;
  • h)prende i provvedimenti necessari per la consultazione e la cooperazione con:
  • i)le Nazioni Unite, i suoi organismi competenti, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, le istituzioni specializzate nonche' altre organizzazioni delle Nazioni Unite e organizzazioni intergovernative;
  • ii)i non Membri che sono aderenti dalle Nazioni Uniti o delle sue istituzioni specializzate o che sono stati parte dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art7 · fonte su Normattiva