[1]di categoria

[2]1. Quando, sulla base dei dati statistici che lo riguardano, un Membro produttore si trasforma in Membro consumatore o viceversa, il Consiglio, su richiesta di tale Membro o di propria iniziativa, ma con il consenso di quest'ultimo, deve valutare la sua nuova posizione, decidere il cambiamento di categoria e determinare la percentuale eventualmente applicabile conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4. 2. Dalla data di entrata in vigore della percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Membro in questione cessa di beneficiare dei diritti e dei privilegi o di essere vincolato agli obblighi cui sottostanno i Membri della sua precedente categoria, fermo restando il suo dovere di assolvere agli impegni finanziari o altri in sospeso contratti nella precedente categoria, ed acquisisce tutti i diritti ed i privilegi ed e' vincolato agli obblighi cui sottostanno in forza dell'accordo i Membri della sua nuova categoria.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art6 · fonte su Normattiva