di categoria
- a)Quando la situazione di un paese partecipante e' passata da quella di paese consumatore a quella di paese produttore, o viceversa, il Consiglio, a richiesta di detto paese o di propria iniziativa con il consenso del paese in parola, prende in considerazione questa nuova situazione e determina i tonnellaggi o le percentuali applicabili.
- b)Il Consiglio fissa la data alla quale entreranno in vigore i tonnellaggi o le percentuali, o gli uni e le altre secondo il caso, che esso ha adottato conformemente al paragrafo a) del presente articolo.
- c)A decorrere dalla data fissata dal Consiglio in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, il Governo contraente interessato cessa di fruire dei diritti e privilegi o di essere tenuto a rispettare gli obblighi riconosciuti o imposti dal presente Accordo ai paesi iscritti nella categoria cui esso apparteneva e fruisce dei diritti e privilegi ed e' tenuto a rispettare tutti gli obblighi riconosciuti o imposti dal presente Accordo ai paesi iscritti nella categoria cui ora appartiene, restando inteso che:
- i)Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese produttore diventa un paese consumatore, esso conserva tuttavia il diritto di partecipare, alla fine dell'Accordo, alla liquidazione della scorta regolatrice, conformemente alle disposizioni degli articoli 30, 31 e 32;
- ii)Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese consumatore diventa un paese produttore, le condizioni imposte dal Consiglio a detto paese saranno altrettanto eque per il paese in parola che per gli altri paesi produttori gia' partecipanti all'Accordo.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
