[1]e voti
[2]1. I Membri produttori detengono insieme 1000 voti. Ciascun Membro produttore riceve inizialmente cinque voti; i rimanenti vengono divisi tra i Membri produttori rispettando per quanto possibile la proporzione delle loro singole percentuali di produzione riportate nelle tabelle redatte o riviste dal Consiglio conformemente al par. 3 o al par. 4 del presente articolo. 2. I Membri consumatori detengono insieme 1000 voti. Ciascun Membro consumatore riceve inizialmente cinque voti oppure, se i Membri consumatori sono in numero superiore a 30, il numero intero piu' alto in modo che il totale dei voti iniziali non superi 150; i voti rimanenti vengono divisi tra i Membri consumatori rispettando per quanto possibile la proporzione delle loro singole percentuali di consumo riportate nelle tabelle redatte o riviste dal Consiglio conformemente al par. 3 o al par. 4 del presente articolo. 3. Ai fini dei parr. 1 e 2 del presente articolo, nella sua prima sessione il Consiglio redige tabelle di percentuali di produzione e di consumo riguardanti rispettivamente i Membri produttori e i Membri consumatori. Dette tabelle hanno effetto immediato. 4. Le tabelle redatte conformemente al par. 3 del presente articolo vengono in seguito riviste dal Consiglio annualmente od ogni qualvolta avvenga un cambiamento nel numero dei Membri o nella loro ripartizione in categorie. Le tabelle riviste hanno effetto immediato. 5. Ai fini dei parr. 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio decide la distribuzione o la ridistribuzione delle percentuali di produzione tra i Membri produttori, conformemente all'allegato F del presente accordo. 6. Alla maggioranza dei due terzi ripartita il Consiglio puo' rivedere l'allegato F. 7. Ai fini dei parr. 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio decide la distribuzione o la ridistribuzione delle percentuali di consumo tra i Membri consumatori, sulla base del consumo medio di stagno dei singoli Membri consumatori per ciascuno dei tre anni civili precedenti. 8. Nessun Membro puo' detenere oltre 450 voti. 9. Non e' ammesso il frazionamento dei voti.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
