[1]- Prestiti

[2]Il Fondo puo' contrarre prestiti in conformita' all'articolo 16 paragrafo 5 a), fermo restando che l'ammontare totale dei prestiti contratti dal Fondo per le operazioni del suo primo conto non deve mai superare la cifra costituita dalla somma dei seguenti importi:

  • a)La parte non richiesta delle azioni esigibili;
  • b)La parte non richiesta del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad organizzazioni internazionali di prodotto associate in conformita' con i paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 14 e
  • c)La riserva speciale costituita in applicazione dell'articolo 16 paragrafo 4.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art15 · fonte su Normattiva