Art. 15 (Accordo)
[1]- Prestiti
[2]Il Fondo puo' contrarre prestiti in conformita' all'articolo 16 paragrafo 5 a), fermo restando che l'ammontare totale dei prestiti contratti dal Fondo per le operazioni del suo primo conto non deve mai superare la cifra costituita dalla somma dei seguenti importi:
- a)La parte non richiesta delle azioni esigibili;
- b)La parte non richiesta del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad organizzazioni internazionali di prodotto associate in conformita' con i paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 14 e
- c)La riserva speciale costituita in applicazione dell'articolo 16 paragrafo 4.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
