[1]- Regolamento degli obblighi: primo conto

[2]1. I prestiti concessi alle organizzazioni internazionali di prodotti associate a titolo delle operazioni del primo conto non rimborsate al momento della decisione di far cessare le operazioni del Fondo vengono rimborsate dalle organizzazioni internazionali di prodotto associate interessate entro 12 mesi dalla data di tale decisione. Al momento del rimborso di tali prestiti i warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo a titolo di tali prestiti vengono riconsegnati alle organizzazioni internazionali di prodotto associate. 2. I warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo per i prodotti di base, acquisiti mediante depositi in denaro delle organizzazioni internazionali di prodotto associate vengono resi alle organizzazioni internazionali di prodotto associate in maniera compatibile con l'impiego dei depositi in denaro e delle eccedenze specificato al paragrafo 3 b) del presente articolo, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente rispettato i loro obblighi nei confronti del Fondo. 3. I seguenti obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del primo conto vengono regolati simultaneamente ed in modo uguale ricorrendo agli averi del primo conto, conformemente ai paragrafi 12, 13 e 14 dell'articolo 17:

  • a)obblighi nei confronti dei creditori del Fondo; e
  • b)obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate relativi a depositi in denaro e alle eccedenze detenuti dal Fondo conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell'articolo 14, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente adempiuto agli obblighi nei confronti del Fondo. 4. La ripartizione degli averi detenuti nel primo conto viene effettuata sulla base e nell'ordine seguente:
  • a)le somme, fino alla concorrenza del valore del capitale di garanzia richiesto e versato dai Membri, in applicazione del paragrafo 12 d) e 13 dell'articolo 17, vengono ripartite tra tali Membri proporzionalmente alla loro quota del valore totale del capitale di garanzia richiesto e versato;
  • b)le somme, fino alla concorrenza del valore delle garanzie richieste e versate dei partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate che non sono Membri, conformemente ai paragrafi 12 d) e 13 dell'articolo 17, vengono ripartite tra tali partecipanti proporzionalmente alla loro quota del valore totale delle garanzie richieste e versate. 5. La ripartizione degli averi ancora detenuti nel primo conto dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo viene eseguita tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati sul primo conto.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art37 · fonte su Normattiva