Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Art. 2 (Accordo)
[1]- Obiettivi
[2]Il Fondo ha per obiettivi:
- a)Servire da strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi convenuti nel programma integrato per i prodotti di base enunciati nella Risoluzione 93 (IV) della Conferenza;
- b)Facilitare la conclusione e l'applicazione di accordi o intese internazionali di prodotto, in particolare in materia di prodotti di base che presentino uno speciale interesse per i Paesi in via di sviluppo.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
