Art. 7 (Accordo)
- Rapporti delle organizzazioni internazionali di prodotto e degli organismi internazionali di prodotto con il Fondo 1. Le "facilities" del primo conto del Fondo sono utilizzate soltanto dalle organizzazioni internazionali di prodotto che sono state create per l'applicazione delle disposizioni di accordi o intese internazionali di prodotto che prevedono sia degli stock regolatori internazionali sia degli stock nazionali coordinati a livello internazionale. L'accordo d'associazione e' conforme alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti compatibili con quella che il Consiglio dei governatori deve applicare. 2. Un'organizzazione internazionale di prodotto creata per l'applicazione delle disposizioni di un accordo o di un'intesa internazionale di prodotto che prevede stock regolatori internazionali, puo' associarsi al Fondo per gli scopi del primo conto, a condizione che l'accordo o l'intesa internazionale di prodotto sia negoziato o rinegoziato secondo il principio del finanziamento comune di uno stock regolatore e sia conforme al suddetto principio. Ai fini del presente Accordo, gli accordi o le intese internazionali di prodotto finanziati mediante un prelievo sono ammessi ad associarsi col Fondo. 3. Ogni accordo d'associazione proposto viene presentato dal Direttore generale al Consiglio di amministrazione e, con la raccomandazione del suddetto Consiglio, al Consiglio dei governatori per l'approvazione a maggioranza qualificata. 4. Nell'applicare le disposizioni dell'accordo di associazione tra il Fondo e un'organizzazione internazionale di prodotto associata, ogni istituzione rispettera' l'autonomia dell'altra. L'accordo d'associazione specifichera' diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dell'organizzazione internazionale di prodotto associata, compatibilmente con le disposizioni pertinenti del presente Accordo. 5. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata e' ammessa a prelevare prestiti dal Fondo per il tramite del primo conto senza pregiudizio della possibilita' di ottenere un finanziamento del secondo conto, con la riserva che la suddetta organizzazione associata ed i suoi partecipanti abbiano debitamente adempiuto e adempiano ai loro obblighi nei confronti del Fondo. 6. L'accordo d'associazione prevede la liquidazione dei conti tra l'organizzazione internazionale di prodotto associata ed il Fondo, prima di ogni rinnovo dell'accordo d'associazione. 7. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata puo', se l'accordo d'associazione lo prevede, e se l'organizzazione internazionale di prodotto precedente associata per lo stesso prodotto e d'accordo, subentrare alla suddetta organizzazione nei suoi diritti ed obblighi. 8. Il Fondo non interviene direttamente sui mercati di prodotti di base. Tuttavia, esso potra' alienare stock di prodotti di base solo in applicazione dell'articolo 17 paragrafi 15-17. 9. Ai fini del secondo conto, il Consiglio d'amministrazione designera' eventualmente degli organismi di prodotto appropriati, ivi comprese delle organizzazioni internazionali di prodotto, associate o no, quali organismi internazionali di prodotto, con la riserva che siano conformi ai criteri enunciati nell'allegato C.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
