Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Art. 3 (Accordo)
[1]- Funzioni
[2]Per il conseguimento di tali obiettivi, il Fondo svolgera' le seguenti funzioni:
- a)Contribuira' per mezzo del suo primo conto, secondo le modalita' indicate qui di seguito, nel presente Accordo, al finanziamento di stock regolatori internazionali e di stock nazionali coordinati a livello internazionale, il tutto nel quadro di accordi o intese internazionali di prodotto;
- b)Finanziare per mezzo del suo secondo conto altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base, secondo le modalita' indicate qui di seguito;
- c)Favorire il coordinamento e le consultazioni per mezzo del suo secondo conto per quanto concerne le altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base ed il loro finanziamento, in modo tale da servire da punto focale per ogni prodotto.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
