[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto.

[3]ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE

[4]NOTA

[5]Per gli scopi dell'articolo 11, i tassi di correzione delle monete utilizzabili in unita' di conto, alla data dell'Accordo (27 giugno 1980), sono i seguenti:

[6]Unita' monetaria Monete per unita' di conto

[7]------------------------------------------------

[8]Marco tedesco........ 2,33306 Dollaro USA......... 1,32162 Franco francese....... 5,42029 Lire sterline........ 0,563927 Yen giapponese....... 287,452

[9]ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE LE PARTI CONTRAENTI, DECISE a promuovere la cooperazione economica e la comprensione tra tutti gli Stati, in particolare tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei principi di equita' ed uguaglianza, e contribuire in tal modo ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale, RICONOSCENDO la necessita' di migliorare la cooperazione internazionale nel settore dei prodotti di base quale condizione essenziale per instaurare un nuovo ordine economico internazionale, mirante a promuovere lo sviluppo economico e sociale, in particolare quello dei Paesi in via di sviluppo, DESIDEROSE di promuovere un'azione globale per migliorare le strutture di mercato nel commercio internazionale dei prodotti di base che presentino un interesse per i Paesi in via di sviluppo, RICORDANDO la risoluzione 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (qui di seguito chiamata la Conferenza o UNCTAD), HANNO CONVENUTO di istituire il Fondo comune per i prodotti di base che funzionera' in conformita' alle disposizioni seguenti:

[10]Articolo 1 - Definizioni

[11]Ai fini del presente Accordo: 1. Per "Fondo" si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito ai sensi del presente Accordo. 2. Per "accordo o intesa internazionale di prodotto" si intende ogni accordo o intesa intergovernativa destinata a promuovere la cooperazione internazionale relativa ad un prodotto di base, le cui parti includono produttori e consumatori che hanno al loro attivo la maggior parte del commercio mondiale del prodotto considerato. 3. Per "organizzazione internazionale di prodotto" si intende l'organizzazione creata con un accordo o intesa internazionale di prodotto, per l'applicazione delle disposizioni del suddetto accordo o intesa. 4. Per "organizzazione internazionale di prodotto associata" si intende un'organizzazione internazionale di prodotto che si e' associata al Fondo ai sensi dell'articolo 7. 5. Per "accordo d'associazione" si intende l'accordo stipulato tra un'organizzazione internazionale di prodotto ed il Fondo ai sensi dell'articolo 7. 6. Per "fabbisogni finanziari massimali" si intende l'ammontare massimale che un'organizzazione internazionale e di prodotto associata puo' ritirare dal Fondo e prendere in prestito dal Fondo, e che e' determinato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 8. 7. Per "organizzazione internazionale di prodotto" si intende un organismo designato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 9. 8. Per "unita' di conto" si intende l'unita' di conto del Fondo definita ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 1. 9. Per "monete utilizzabili" si intende: a) il marco tedesco, il dollaro USA, il franco francese, la lira sterlina, lo yen giapponese, ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria internazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiate sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d'amministrazione potra' designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Il Consiglio dei governatori designera' un'organizzazione monetaria internazionale competente ai fini del punto a) di cui sopra ed adottera' con maggioranza qualificata i regolamenti relativi alla designazione della moneta ai fini del punto b) di cui sopra, in conformita' alla prassi monetaria internazionale vigente. Una moneta potra' essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio d'amministrazione con un voto a maggioranza qualificata. 10. Per capitale rappresentato dai contributi diretti" si intende il capitale specificato all'articolo 9 paragrafo 1 a) e paragrafo 4. 11. Per "azioni interamente liberate" si intendono le azioni del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all'articolo 9 paragrafo 2 a) ed all'articolo 10 paragrafo 2. 12. Per "azioni esigibili" si intendono le azioni, del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all'articolo 9 paragrafo 2 b) ed all'articolo 10 paragrafo 2 b). 13. Per "capitale di garanzia" si intende il capitale investito nel Fondo ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 4 da parte dei membri del Fondo che partecipano ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata. 14. Il termine "garanzie" designa le garanzie date al Fondo, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 5, dai partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono membri del Fondo. 15. L'espressione "warrants di stock" designa note di pegno di stock, fedi di deposito o altri titoli di proprieta' su stock di prodotto di base. 16. Per "totale dei voti attribuiti" si intende la somma dei voti detenuti dalla totalita' dei membri del Fondo. 17. Per "maggiorazione semplice" si intende la meta' piu' uno del totale dei suffragi espressi. 18. Per "maggiorazione qualificata" si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi. 19. Per "maggioranza speciale" si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi. 20. Per "suffragi espressi" si intendono i voti a favore e i voti contro.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art1 · fonte su Normattiva