Art. 21 (Accordo)
[1]- Votazione al Consiglio dei governatori
[2]1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all'allegato D. 2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto e' possibile, senza votazione. 3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice. 4. Il Consiglio dei governatori puo', mediante regolamenti, adottare una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere un voto del Consiglio dei governatori per una particolare questione senza dover richiederne la riunione.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
