Art. 22 (Accordo)
[1]- Consiglio di amministrazione
[2]1. Il Consiglio di amministrazione e' responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono cosi' delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri. 2. Il Consiglio dei governatori elegge 28 amministratori ed un supplente per amministratore secondo le modalita' riportate nell'allegato E. 3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino alla elezione dei successori. Un supplente puo' partecipare alle riunioni, ma e' ammesso a votare solo in assenza del titolare. 4. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono. 5. a) Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Cio' nonostante il Fondo puo' rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle assemblee.
- b)Nonostante il comma a) di cui sopra, gli amministratori ed i supplenti ricevono una remunerazione dal Fondo se il Consiglio dei governatori decide, a maggioranza qualificata, che essi lavoreranno per il Fondo a tempo pieno. 6. Il quorum, per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, e' formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti. 7. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare i capi di segreteria delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e degli organismi internazionali di prodotto a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni. 8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatore. 9. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatori.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
