[1]di votazione del Consiglio

[2]1. Ciascun Membro e' autorizzato ad esprimere il numero di voti che detiene presso il Consiglio. Al momento della votazione, il Membro non divide i propri voti. Se si astiene, si considera che tale Membro non ha votato. 2. Salvo disposizione contraria, le decisioni del Consiglio vengono prese alla maggioranza semplice ripartita. 3. In una forma approvata dal Consiglio, qualsiasi Membro puo' autorizzare un altro Membro a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare i suoi diritti di voto in qualsiasi sessione o riunione del Consiglio stesso.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art15 · fonte su Normattiva