Art. 23 (Accordo)
[1]- Votazione al Consiglio di amministrazione
[2]1. Ogni amministratore e' ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme. 2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto e' possibile, adottate senza votazione. 3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
