Art. 25 (Accordo)
[1]- Comitato consultivo
[2]1. a) Il Consiglio dei governatori, tenuta in considerazione la necessita' di mettere in funzione il secondo conto non appena possibile, istituira' al piu' presto, conformemente ai regolamenti che avra' adottato, un comitato consultivo per facilitare le operazioni del secondo conto.
- b)Per quanto concerne la composizione del Comitato consultivo, si terra' in debita considerazione la necessita' di una ripartizione geografica vasta ed imparziale, la necessita' che ogni membro possieda una conoscenza specializzata dei problemi di sviluppo in materia dei prodotti di base e l'opportunita' di assicurare una vasta rappresentanza di interessi in causa, compresi gli interessi di coloro che hanno versato dei contributi volontari. 2. Le funzioni del Comitato consultivo sono le seguenti:
- a)fornire pareri al Consiglio di amministrazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici dei programmi di misure proposte al Fondo dagli organismi internazionali di prodotto per scopi di finanziamento e cofinanziamento mediante il secondo conto e le priorita' che conviene concedere a tali proposte;
- b)fornire pareri, su richiesta del Consiglio di amministrazione, riguardo agli aspetti specifici relativi alla valutazione di particolari progetti per i quali si prevede un finanziamento mediante il secondo conto;
- c)fornire pareri al Consiglio di amministrazione riguardo ai principi diretti e ai criteri da applicare per stabilire le relative priorita' fra le misure riguardanti il secondo conto, per determinare le procedure di valutazione, per concedere donazioni e aiuti sotto forma di prestiti e per le operazioni di cofinanziamento con altre istituzioni finanziarie internazionali ed altri organismi;
- d)formulare osservazioni concernenti i rapporti del Direttore generale sul controllo, l'esecuzione e la valutazione di progetti finanziati mediante il secondo conto.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
