Art. 27 (Accordo)
[1]- Sede ed Uffici
[2]La sede del Fondo e situata nel luogo deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori, possibilmente alla sua prima assemblea annuale. Il Fondo puo', per decisione del Consiglio dei governatori, aprire, all'occorrenza, altri uffici sul territorio di qualunque Membro.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
