[1]Articolo XIII UFFICI ED ENTI DEPOSITARI

[2]Sezione 1. - Ubicazione degli uffici

[3]La sede del Fondo sara' situata nel territorio del paese membro che avra' la maggior quota; agenzie o uffici di rappresentanza potranno essere istituiti nel territorio di altri paesi membri.

[4]Sezione 2. - Enti depositari

  • a)Ogni paese membro designera', quale depositario di tutte le disponibilita' del Fondo nella sua valuta, la sua banca centrale o, in mancanza della banca centrale, designera' qualsiasi altra istituzione gradita al Fondo.
  • b)Il Fondo potra' tenere altre attivita' - oro compreso - presso i depositari designati dai cinque paesi membri con maggior quota, e presso altri depositari designati che il Fondo potra' scegliere. All'inizio, almeno la meta' di quanto il Fondo dispone sara' tenuta presso il depositario designato dal paese membro nel cui territorio si trova la sede del Fondo, e almeno il 40 per cento presso i depositari designati dagli altri quattro paesi membri di cui sopra. Tuttavia, ogni trasferimento di oro da parte del Fondo sara' fatto tenendo in debita considerazione le spese di trasporto e le prevedibili necessita' del Fondo. In caso di emergenza il Comitato esecutivo potra' trasferire interamente o in parte le riserve auree del Fondo nel luogo ove possano essere piu' adeguatamente protette.

[5]Sezione 3. - Garanzia sulle attivita' del Fondo

[6]Ogni paese membro garantisce tutte le attivita' del Fondo contro perdite derivanti da inadempienza o insolvenza del depositario da esso designato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxiii · fonte su Normattiva