[1]- Ritiro di organizzazioni internazionali di prodotto associate

[2]1. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata puo', con riserva delle modalita' e condizioni enunciate nell'accordo di associazione, ritirarsi dall'associazione con il Fondo, fermo restando che deve rimborsare tutti i prestiti in corso ricevuti dal Fondo stesso prima della data in cui entri in vigore il ritiro. L'organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti continuano in seguito ad essere tenuti a soddisfare solamente le richieste del Fondo precedenti a tale data per quanto riguarda gli obblighi nei confronti del Fondo. 2. Quando un'organizzazione internazionale di prodotto associata cessa di essere associata con il Fondo, questo, dopo che gli obblighi specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati rispettati:

  • a)organizza il rimborso dei depositi in denaro e la riconsegna di warrant di stock che detiene per conto dell'organizzazione associata;
  • b)organizza il rimborso del denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia ed annulla il capitale di garanzia e le corrispondenti garanzie.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art33 · fonte su Normattiva