[1]Articolo XXVI RITIRO DALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

[2]Sezione 1. - Diritto dei membri di ritirarsi

[3]Qualsiasi paese membro potra' ritirarsi dal Fondo in qualunque momento, inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede centrale. Il ritiro diventera' operante dalla data del ricevimento di tale comunicazione.

[4]Sezione 2. - Ritiro obbligatorio

  • a)Se un paese membro viene meno ad uno qualsiasi degli impegni da esso assunti in base al presente Accordo, il Fondo puo' dichiarare il paese membro decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo. Nulla di quanto contenuto in questa sezione dovra' ritenersi tale da limitare il disposto dell'articolo V, sezione 5 o dell'articolo VI, sezione 1.
  • b)Se dopo un ragionevole periodo di tempo il paese membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni assunti in base al presente Accordo, esso potra' essere invitato a ritirarsi dal Fondo, in base ad una decisione del Consiglio dei Governatori presa dalla maggioranza dei Governatori rappresentanti l'85 per cento dei voti complessivi.
  • c)Dovranno essere presi provvedimenti allo scopo di assicurare che, prima che si proceda ad agire contro qualsiasi paese membro ai sensi delle lettere a) o b) di cui sopra, il paese membro venga informato in tempo utile dell'addebito che gli si fa e gli sia data adeguata possibilita' di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto.

[5]Sezione 3. - Regolamento dei conti con i paesi membri uscenti

[6]Quando un paese membro si ritira dal Fondo, cesseranno le normali operazioni e transazioni del Fondo nella sua valuta e la liquidazione di tutti i conti tra lui ed il Fondo sara' effettuata con ragionevole urgenza in base ad accordo tra il paese membro ed il Fondo. Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo, la liquidazione dei conti avverra' con le modalita' previste dall'Allegato F.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxxvi · fonte su Normattiva