Art. 30 (Accordo)
[1]- Ritiro di Membri
[2]Un Membro puo', in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 35 e delle disposizioni dell'articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
