Art. 36 (Accordo)
[1]- Regolamento degli obblighi: disposizioni generali
[2]1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali. 2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:
- a)tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento;
- b)il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata. 3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti. Tale ripartizione tra tutti i Membri o tra tutti i partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono Membri e subordinata al preliminare regolamento di tutti i crediti in corso del Fondo nei confronti di tali Membri o partecipanti e viene effettuata alle date e nelle valute o altri averi che il Consiglio dei governatori giudica opportuni.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
