[1]Esenzione dei beni da ogni restrizione
[2]Nella misura necessaria perche' il Fondo realizzi i suoi obiettivi e adempia le proprie funzioni, e con riserva delle disposizioni del presente accordo, tutti i beni e gli altri averi del Fondo sono esenti da restrizioni di controlli finanziari, di regolamentazioni o da moratorie di ogni genere.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
