[1]Esenzione dei beni da ogni restrizione

[2]Nella misura necessaria perche' il Fondo realizzi i suoi obiettivi e adempia le proprie funzioni, e con riserva delle disposizioni del presente accordo, tutti i beni e gli altri averi del Fondo sono esenti da restrizioni di controlli finanziari, di regolamentazioni o da moratorie di ogni genere.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art46 · fonte su Normattiva