Art. 51 (Accordo)
[1]- Emendamenti
[2]1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
- b)Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori. 2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale dal Consiglio dei governatori. Entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti. 3. Nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, qualunque emendamento inteso a modificare:
- a)il diritto di un Membro a ritirarsi dal Fondo;
- b)qualunque regola di maggioranza prevista nel presente Accordo;
- c)i limiti di responsabilita' previsti all'articolo 6;
- d)il diritto di sottoscrivere o non sottoscrivere azioni di capitale rappresentato da contributi diretti conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 9;
- e)la procedura di emendamento del presente Accordo, entra in vigore nel momento in cui viene accettato da tutti i Membri. Si reputa che l'emendamento sia stato accettato a meno che un Membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi a decorrere dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo di sei mesi puo', a richiesta di qualunque Membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento. 4. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
