Emendamenti.
- a)Fatto salvo tutto quanto si riferisce all'Allegato II,
- i)Ogni proposta di emendamento al presente Accordo formulata da un Membro o dal Consiglio di amministrazione viene comunicata al Presidente, il quale ne da' avviso a tutti i Membri. Il Presidente trasmette al Consiglio di amministrazione le proposte di emendamento al presente Accordo formulate da un Membro; il Consiglio di amministrazione sottopone le proprie raccomandazioni al riguardo al Consiglio dei Governatori.
- ii)Gli emendamenti vengono adottati dal Consiglio dei Governatori deliberante alla maggioranza dei quattro quinti del totale dei voti. Salvo decisione contraria del Consiglio dei Governatori, gli emendamenti entrano in vigore tre mesi dopo la loro adozione, rimanendo pero' inteso che qualsiasi emendamento che tenda a modificare:
- A)Il diritto di ritirarsi dal Fondo;
- B)Le condizioni di maggioranza fissate per le votazioni dal presente Accordo;
- C)La limitazione di responsabilita' di cui alla Sezione 4 dell'articolo 3;
- D)La procedura di emendamento del presente Accordo, entrera' in vigore solo quando il Presidente avra' ricevuto l'assenso scritto di tutti i Membri.
- b)Per quanto si riferisce alle varie parti dell'Allegato II, gli emendamenti sono proposti e adottati secondo le disposizioni previste nelle suddette parti.
- c)Il Presidente notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati, nonche' la data in cui essi entreranno in vigore.
Testo vigente dal 9 dicembre 1977
