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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, recante provvedimenti in materia di credito fondiario, con la seguente modificazione:

[8]Al 5° comma dell'art. 9, e' sostituito il seguente:

[9]«Essa sara' addebitata proporzionalmente ai mutuatari e la rispettiva quota di addebitamento, per i mutui relativi alle cartelle convertite il cui residuo capitale non ecceda le L. 10.000, sara' aggiunta alla semestralita' dovuta alla scadenza del 1° luglio 1935, mentre, per tutti gli altri mutui, essa sara' ripartita uniformemente sulle prime dieci semestralita' o su quel minor numero di semestralita' che siano ancora dovute, a cominciare da quella predetta».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 8 aprile 1935 - Anno XIII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Di Revel - Solmi - Rossoni

[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 16 maggio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-08;587~art1 · fonte del testo