CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALLA DELIMITAZIONE DELLE FRONTIERE MARITTIME NELL'AREA DELLE BOCCHE DI BONIFACIO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese. Desiderosi di rafforzare le relazioni di buon vicinato e di amicizia tra i due Paesi. Consapevoli della necessita' di delimitare in maniera precisa ed equa gli spazi marittimi sui quali i due Stati esercitano o eserciteranno rispettivamente la loro sovranita' o dei diritti sovrani. Basandosi sulle norme e i principi del diritto internazionale applicabili nella materia. Considerando la "Convenzione italo-francese del 18 gennaio 1908 per la determinazione delle zone di pesca rispettivamente riservate ai pescatori italiani e ai pescatori francesi nelle acque comprese tra la Sardegna e la Corsica". Hanno stipulato quanto segue: Articolo 1. 1. La linea di delimitazione tra le acque territoriali dei due Stati nell'area delle Bocche di Bonifacio e definita dagli archi di lossodromia che uniscono, nell'ordine in cui sono enumerati, i punti qui di seguito definiti mediante le loro coordinate: Longitudine E Latitudine N Punto 1.............. 008 (›) 48'49'',2 41 (›) 15'31'',2 Punto 2.............. 009 (›) 08'09'',1 41 (›) 19'09'',0 Punto 3.............. 009 (›) 16'15'',0 41 (›) 17'34'',2 Punto 4.............. 009 (›) 19'03'',0 41 (›) 20'13'',8 Punto 5.............. 009 (›) 27'03'',6 41 (›) 24'27'',0 Punto 6.............. 009 (›) 37'54'',0 41 (›) 26'04'',8 2. Le coordinate geografiche indicate nel presente articolo sono espresse nel sistema geodetico europeo compensato (Europa 50). 3. La linea definita al paragrafo 1 e rappresentata sulla carta annessa alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;59~convenzione-art1 · fonte su Normattiva