1. Al fine di evitare che la presente Convenzione possa portare pregiudizio alle consuetudini di pesca dei pescatori di professione dei due Paesi, le Parti convengono, a titolo di intesa di vicinato, di lasciare che i battelli di pesca costiera italiani e francesi continuino a svolgere l'attivita' sui luoghi di pesca tradizionali situati all'interno di una zona definita: a nord, dal parallelo 41 (›) 20'40'', ad ovest, dal meridiano 9 (›), ad est, dal meridiano 9 (›) 06', a sud, dal parallelo 41 (›) 16'20''. 2. La zona definita al paragrafo 1 e rappresentata sulla carta all'articolo 1 suindicato.

Testo vigente dal 27 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;59~convenzione-art2 · fonte su Normattiva