OPERATIVI La Banca opera in base ai seguenti principi: (i) la Banca applica sani principi di gestione bancaria a tutte le sue operazioni; (ii) le operazioni della Banca sono destinate al finanziamento di specifici progetti, tanto individuali che inseriti nel contesto di specifici programmi di investimento, e all'assistenza tecnica, in modo da perseguire il fine e adempiere alle funzioni specificati negli articoli 1 e 2 del presente Statuto; (iii) la Banca non puo' finanziare alcuna impresa nel territorio di un paese che sia contrario a tale finanziamento; (iv) la Banca fara' in modo che nessun paese benefici di un ammontare sproporzionato di risorse; (v) la Banca cerchera' di mantenere una ragionevole diversificazione in tutti i suoi investimenti; (vi) per poter ricevere un prestito, una garanzia o un investimento azionario, il richiedente deve presentare una proposta e il Presidente della Banca deve presentare al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto relativo alla proposta, insieme alle sue raccomandazioni, sulla base di uno studio effettuato dall'amministrazione; (vii) la Banca non puo' effettuare alcun finanziamento o operazione di altro genere nel caso in cui il richiedente possa ottenere sufficienti finanziamenti o servizi da altre fonti a condizioni con- siderate ragionevoli dalla Banca; (viii) nell'effettuare o garantire un finanziamento, la Banca considerera' attentamente la possibilita' che il beneficiario e il garante, se esiste, siano in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento; (ix) nel caso di prestito diretto della Banca, il beneficiario puo' effettuare tiraggi sul prestito solo a fronte di spese effettivamente sostenute; (x) la Banca cerchera' di riutilizzare i propri fondi vendendo i propri investimenti ad investitori privati, quando cio' sia possibile a condizioni soddisfacenti; (xi) in caso di investimenti di imprese individuali, la Banca effettua i propri finanziamenti alle condizioni che considera appro- priate, tenendo conto delle esigenze dell'impresa, dei rischi assunti dalla Banca e delle condizioni generalmente ottenute dagli investitori privati per finanziamenti simili; (xii) la Banca non puo' porre alcuna restrizione sulle commesse di beni e servizi derivanti da prestiti, investimenti o altre forme di finanziamento effettuati come operazioni ordinarie o a valere sui Fondi Speciali della Banca e, in casi appropriati, deve condizionare i suoi prestiti ed altre operazioni all'effettuazione di gare internazionali d'appalto; e (xiii) la Banca adotta le misure necessarie ad assicuare che ogni prestito effettuato o garantito dalla Banca, o in cui vi e' una sua partecipazione, e ogni investimento azionario sia utilizzato solo per i fini per i quali e' stato effettuato e prestando la dovuta attenzione alle considerazioni di economia e di efficienza.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art13 · fonte su Normattiva