Erogazione di prestiti, aggiudicazione dei contratti e attivita' susseguenti (a) Nel caso di un prestito diretto effettuato dalla Banca, la Banca consente al beneficiario il tiraggio dei fondi solamente a fronte di spese effettivamente sostenute. (b) Nelle sue operazioni finanziarie, la Banca non pone restrizioni sulla fornitura di beni e servizi da parte di qualsiasi membro e, in tutti i casi appropriati, condiziona i suoi prestiti e le altre operazioni all'effettuazione di gare d'appalto internazionali. (c) La Banca prende le misure necessarie ad assicurare che i proventi di qualunque prestito effettuato, garantito o cui la Banca concorra, o qualsiasi investimento azionario effettuato dalla Banca, siano adoperati solamente per gli obiettivi per i quali il prestito o l'investimento azionario sia stato effettuato e con la dovuta attenzione a considerazioni di economia e di efficienza.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art18 · fonte su Normattiva