Rinuncie Le immunita', le esenzioni e i privilegi previsti in questo Capitolo sono accordati nell'interesse della Banca e vi si puo' rinunciare, nella misura in cui e alle condizioni che la Banca vorra' stabilire, nei casi in cui una tale rinuncia non pregiudichi i suoi interessi. Il Presidente rinuncia all'immunita' relativa a qualsiasi funzionario, impiegato o esperto della Banca, nei casi in cui a suo avviso, l'immunita' impedisca il corso della giustizia e quando ad essa si possa rinunciare senza pregiudizio per gli interessi della Banca. In simili circostanze e alle stesse condizioni, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto e il dovere di rinunciare a qualsiasi immunita', privilegio o esenzione relativi al Presidente.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art41 · fonte su Normattiva