Diritti e doveri degli ex membri (a) Dopo che abbia cessato di essere membro, un ex membro rimane responsabile per tutte le sue obbligazioni, comprese quelle accessorie, derivanti dal presente Accordo, che fossero diventate effettive prima della cessazione dello stato di membro. (b) Fermo restando quanto previsto dal paragrafo (a) del presente Articolo, la Banca puo' stipulare un accordo con tale ex membro per l'appianamento delle rispettive richieste e obbligazioni. Qualsiasi accordo di tal tipo deve essere approvato dal Consiglio dei Governatori.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
