Distribuzione ai membri (a) Dopo che la Banca abbia deciso in conformita' con il paragrafo (b) dell'Articolo 49 e si sia conformata ai paragrafi (a) e (c) dell'Articolo 50 del presente Accordo, o abbia venduto tutte o sostanzialmente tutte le attivita' della Banca ai sensi del paragrafo (c) dell'Articolo 49 del presente Accordo, il Consiglio dei Governatori potra' decidere, a maggioranza speciale, di effettuare una distribuzione ai membri in proporzione alla quota di ciascun membro nel capitale sottoscritto. Nessun membro ha diritto alla sua quota nelle attivita' della Banca finche' non abbia saldato tutti gli obblighi in sospeso verso la Banca. Le quote delle attivita' distribuite non devono necessariamente essere tutte uniformi quanto al genere di attivita'. Ogni ripartizione delle attivita' sara' fatta nei tempi determinati dal Consiglio dei Governatori e alle condizioni da esso ritenute giuste ed eque. (b) La Banca distribuira' qualsiasi attivita' rimanente dei Fondi Speciali in conformita' con i termini stabiliti dagli accordi relativi.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
