Stanziamento del reddito netto (a) Qualora reputi che il livello delle riserve sia adeguato e che la Banca abbia effettuato i necessari accantonamenti a fronte di possibili perdite ai sensi del paragrafo (a) dell'Articolo 23 del presente Accordo, il Consiglio dei Governatori puo' decidere, a maggioranza speciale, che una porzione del reddito netto o delle eccedenze venga distribuita ai membri sotto forma di dividendo o ad altro soggetto o fondo per finalita' coerenti con quelle della Banca. (b) Qualsiasi distribuzione di questo tipo ai membri e' effettuata in proporzione alla quota di capitale della Banca di ciascun membro, purche' nell'effettuare tale calcolo siano presi in considerazione solo i pagamenti ricevuti in contanti e le "promissory notes" incassate relativamente a tali quote entro e non oltre la fine dell'anno finanziario interessato. I pagamenti in favore di ciascun membro e l'uso che ne viene fatto dal membro ricevente non possono essere soggetti a restrizioni da parte di alcun membro.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art24 · fonte su Normattiva