1. Se entro due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non e' stato designato, il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite procede a richiesta di una delle due Parti alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi. 2. Se, entro un termine di due mesi dopo il ricevimento della richiesta, una delle Parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra Parte alla controversia puo' investire il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale nomina il Presidente del Tribunale Arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Alla sua nomina il Presidente del Tribunale Arbitrale domanda alla Parte che non ha designato un arbitro di provvedere a tale nomina entro un termine di due mesi. Allo scadere di questo termine, esso investe il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale procede a tale nomina entro un nuovo termine di due mesi.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-annesso-vi-art4 · fonte su Normattiva