1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari di Israele sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari d'Israele.

Testo vigente dal 2 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-03;590~art7 · fonte su Normattiva