In deroga all'articolo 35 i tassi delle cauzioni e gli importi da pagare in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni provenienti dagli Stati membri attuali sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. I tassi delle cauzioni e gli importi da pagare in contanti sono ridotti secondo il seguente ritmo: 1 gennaio 1981: 25% 1 gennaio 1982: 25% 1 gennaio 1983: 25% 1 gennaio 1984: 25%.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art38 · fonte su Normattiva